Richiedere l’esenzione del ticket
I cittadini sono chiamati a partecipare alla spesa sanitaria attraverso il pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (analisi di laboratorio, esami e visite).
Descrizione

I cittadini sono chiamati a partecipare alla spesa sanitaria attraverso il pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (analisi di laboratorio, esami e visite).
Per i non esenti, il costo massimo a ricetta è di 46.15. Non è invece prevista nessuna compartecipazione alla spesa per i farmaci che sono a carico del SSN.
Si ricorda che i farmaci di fascia C sono a totale carico del cittadino, mentre per i farmaci di fascia A il SSN rimborsa comunque ai farmacisti a parità di principio attivo il prodotto più economico. Per questo, quando ci si reca in farmacia, è sempre bene richiedere il farmaco equivalente più economico (cosa non possibile solo se sulla ricetta c’è scritto “non sostituibile”).
Alcune persone possono per legge essere esonerate dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche. Le motivazioni dell’esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e si riferiscono ai soggetti esenti per reddito o età, per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie rare (limitatamente alle prestazioni/prescrizioni correlate a tali patologie), ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone detenute o internate.
In un’ottica di prevenzione, il servizio sanitario garantisce la gratuità di tutti gli screening organizzati a livello regionale o aziendale, ovvero gli esami finalizzati alla diagnosi precoce di tumori e patologie particolarmente diffuse. Rientrano in questa tipologia i tumori al seno, alla cervice uterina e del colon retto.
A tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, il SSN garantisce la gratuità di tutte le prestazioni e gli esami periodici che si rendono necessari durante l’arco della stessa gravidanza, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali.
Come richiedere l'esenzione per reddito on line
Il servizio on line permette a tutti i cittadini iscritti regolarmente al Servizio Sanitario Regionale (SSR), qualora ritengano di avere diritto ad una esenzione per reddito di redigere apposita autocertificazione, senza doversi recare presso l’Azienda Socio Sanitaria Locale di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito.
L’accesso viene effettuato tramite carta TS-CNS, Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La funzione per la gestione delle esenzioni da reddito da parte degli assistiti, attraverso l’accesso ha lo scopo di facilitare:
– il rilascio della dichiarazione in autocertificazione di appartenenza ad una condizione per reddito, da parte dell’assistito, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL per la consegna della documentazione;
– la gestione delle autocertificazioni rese, consentendone la chiusura qualora si verifichi la perdita del diritto ovvero si accerti l’insussistenza dello stesso;
– visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico, preventivamente rispetto alla possibile richiesta di una prescrizione medica e senza doversi recare presso gli sportelli ASL.
Per accedere al servizio è necessario che l’assistito abbia attivato la TS-CNS, presso gli uffici messi a disposizione dalle ASL o delle farmacie abilitate.
Esenzione per reddito e per età
Il decreto del 11 dicembre 2009, “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”, definisce le modalità di riconoscimento del diritto all’esenzione per motivi di reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l’autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.
Il decreto fa riferimento all’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
L’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell’età è identificata con i seguenti codici:
• Codice E01: i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui;
• Codice E02: i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
• Codice E03: i titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
• Codice E04: i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
Ai fini dell’esenzione si intende:
• Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell’anno precedente.
• Il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all’anno precedente).
• Si considerano disoccupati i soggetti che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze e che risultano regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’impiego.
– Consulta le FAQ per esenzione Reddito nel sito del Ministero della Salute
Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l’elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione sulla base di quanto disposto dal comma 3 del decreto, e ogni singolo cittadino può verificare la presenza del proprio nominativo nel suddetto elenco.
Qualora il cittadino non sia presente e intenda avvalersi del diritto di esenzione, in quanto ritiene di possedere i requisiti, è tenuto a recarsi presso l’ASSL di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito, o può redigere on-line apposita autocertificazione.
Il medico, durante la compilazione della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, verifica su richiesta dell’assistito, se il suo nominativo è presente e rileva l’eventuale codice di esenzione dall’elenco o dal certificato di esenzione rilasciato all’assistito dalla ASSL e lo riporta sulla ricetta.
Esenzione per invalidità e per patologie croniche
L’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all’invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l’attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:
• invalidi di guerra titolari di pensione (dalla I categoria alla V per tutte le prestazioni ambulatoriali e dalla I categoria alla VIII per la quota fissa per ricetta);
• invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
• invalidi civili con indennità di accompagnamento;
ciechi e sordomuti;
• ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
• vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all’esenzione i soggetti:
• invalidi di guerra titolari di pensione (dalla V categoria alla VIII per le prestazioni ambulatoriali);
• invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
• coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.
Esenzione per patologie croniche e invalidanti
Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99, come modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01.
Presso il sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.
Anche l’esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall’accertamento di una malattia rara, deve essere richiesta alla propria ASL di competenza, presentando il certificato medico che ne attesta la presenza.
Il certificato deve essere rilasciato da un presidio pubblico che opera nell’ambito del SSN. Per il riconoscimento dell’esenzione sono anche validi:
• la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica; la copia del verbale di invalidità;
• la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del distretto sanitario della propria ASL di competenza;
• i certificati delle Commissioni mediche degli ospedali militari;
• le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
L’ASL, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che da diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia e le prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket.
Esenzione per malattie rare
Sono definite malattie rare tutte quelle patologie gravi o invalidanti che si verificano con una bassa prevalenza, ovvero meno di 5 casi su 10.000 abitanti.
Il SSN tutela le persone affette da gravi patologie e per questo sia durante la fase delle indagini diagnostiche della malattia rara, sia quando questa viene accertata, la persona interessata ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni appropriate ed efficaci, incluse nei Lea, per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio della malattia rara da cui è affetto, nonché per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, come previsto dal DM 279/2001. L’esenzione riguarda anche i presidi sanitari per l’assistenza.
Le prestazioni per la diagnosi della malattia rara devono essere prescritte ed eseguite presso i presidi specializzati che operano nella rete delle malattie rare. Una volta che la malattia rara è stata accertata l’esenzione deve essere richiesta alla propria Asl di competenza presentando il certificato medico rilasciato dal presidio di riferimento per la specifica malattia.
L’Asl rilascia quindi un attestato in cui sono specificati: la malattia rara che da diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia stessa e le prestazioni che sono prescrivibili in esenzione dal ticket.
Esenzione per screening e gravidanza
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esenzione dal ticket nel caso di screening organizzati, a livello regionale o aziendale, per la diagnosi precoce di alcune importanti patologie.
L’organizzazione degli screening prevede l’invito da parte dell’Asl a recarsi presso le strutture sanitarie per effettuare la prestazione diagnostica.
In particolare, per le donne di età compresa tra i 25 e 65 anni, i programmi di screening prevedono l’esame del Pap test (importante esame citologico cervico-vaginale) ogni tre anni, senza alcun ticket.
Per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, i programmi di screening prevedono la mammografia ogni due anni, senza alcun ticket.
Ogni cinque anni, inoltre, per tutte le persone di età superiore ai 50 anni, il programma di screening prevede l’esame per la diagnosi precoce dei tumori al colon.
Esenzione per gravidanza
A tutela della salute delle donne e dei nascituri, il SSN garantisce la gratuità di prestazioni specialistiche e diagnostiche che si rendono necessarie per la gravidanza stessa.
Il Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998 elenca tutti gli accertamenti in esenzione dal ticket che si possono effettuare sia prima del concepimento che durante la gravidanza. Lo scopo principale di questi esami prima del concepimento è quello di individuare ed escludere i fattori di rischio genetico per il nascituro e di prevenire e affrontare l’insorgere di malattie e complicazioni. Durante la gravidanza sono invece previsti visite ostetrico-ginecologiche e appropriati accertamenti diagnostici.
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