Collegio Sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate all’ art. 3 del D.lgs. 502/92 e successive integrazioni, dall’art.4 del D.lgs. n.517/99 e dall’art. Art. 14 della L.R 11 Settembre 2020, n. 24.

Funzioni di verifica del Collegio sull’amministrazione dell’Azienda

  • Sotto il profilo economico;
  • Sull’osservanza della legge.
  • Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
  • Effettua periodicamente verifiche di cassa.
  • Comunica almeno trimestralmente alla Regione le risultanze del riscontro eseguito.
  • Denuncia immediatamente i fatti nel caso vi fosse fondato il sospetto di gravi irregolarità.

Poteri dei componenti:

  • I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

Durata e composizione:

  • Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.
  • È composto da tre membri, così designati:
    • Uno designato dalla Regione.
    • Uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    • Uno dal Ministero della Salute.

Requisiti di scelta dei componenti:

  • I membri sono scelti tra:
    • Gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
    • I funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisori dei Conti o di componenti dei Collegi Sindacali.

Riferimenti e contatti

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Ulteriori informazioni

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