Collegio Sindacale
Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate all’ art. 3 del D.lgs. 502/92 e successive integrazioni, dall’art.4 del D.lgs. n.517/99 e dall’art. Art. 14 della L.R 11 Settembre 2020, n. 24.
Funzioni di verifica del Collegio sull’amministrazione dell’Azienda
- Sotto il profilo economico;
- Sull’osservanza della legge.
- Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- Effettua periodicamente verifiche di cassa.
- Comunica almeno trimestralmente alla Regione le risultanze del riscontro eseguito.
- Denuncia immediatamente i fatti nel caso vi fosse fondato il sospetto di gravi irregolarità.
Poteri dei componenti:
- I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
Durata e composizione:
- Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.
- È composto da tre membri, così designati:
- Uno designato dalla Regione.
- Uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Uno dal Ministero della Salute.
Requisiti di scelta dei componenti:
- I membri sono scelti tra:
- Gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- I funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisori dei Conti o di componenti dei Collegi Sindacali.
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Presidente
-
Dott. Massimiliano Bardani
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Ministero dell’ Economia e delle Finanze,
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Componente
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Dott. Paolo Pirri
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Regione Autonoma della Sardegna,
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Componente
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Dott. Simone Melis
-
Ministero della Salute,
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